Art. 1.
(Interesse pubblico).

      1. Lo Stato, riconoscendo l'importanza e la funzione sociale della mediazione familiare, ne definisce gli ambiti professionali e operativi, provvede a dettarne la disciplina e la promuove, stabilendo i criteri per la formazione degli operatori e favorendo l'attivazione di appositi centri di mediazione familiare.